Carta dei Servizi
FinalitĂ della Carta
La Carta dei Servizi è il documento attraverso il quale l’Agenzia comunica all’utente tutte le notizie inerenti i servizi offerti, le modalitĂ di accesso alle prestazioni e tutte le condizioni che regolano l’attivitĂ .
Oltre all’individuazione di una serie di principi fondamentali a cui l’Agenzia intende ispirarsi per l’erogazione dei propri servizi la Carta contiene anche gli obiettivi dell’attivitĂ e gli impegni sulla qualitĂ del servizio assunti e che devono essere costantemente verificati con opportuni strumenti di valutazione.
Quadro normativo
La legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 istituisce l’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ART€A), ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 “Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche.
L’Agenzia svolge le funzioni di organismo pagatore per la Regione Toscana ai sensi del regolamento (CE) n. 1306/2013 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti FEAGA e FEASR.
Sono inoltre affidate all’Agenzia le seguenti funzioni:
- gestione dell’Anagrafe regionale delle aziende agricole di cui all’articolo 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura) e dei procedimenti amministrativi ad essa strettamente connessi;
- pagamento di programmi regionali e europei in agricoltura sulla base di quanto stabilito negli strumenti della programmazione regionale di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. n. 20/2008);
- organismo intermedio di programmi regionali ed europei diversi da quelli di cui al comma 1 e al comma 2, lettera b), secondo quanto stabilito negli strumenti della programmazione regionale di cui alla l.r. 1/2015.
Direttore
Dott. Fabio Cacioli
Ubicazione e contatti
La sede di ARTEA è a Firenze, in Via Ruggero Bardazzi n. 19/21.
– tel. 055/324171 – e-mail segreteria@artea.toscana.it – urp@artea.toscana.it
– sito web https://www.artea.toscana.it/
Servizi offerti e attivitĂ
ARTEA svolge la sua attivitĂ di organismo pagatore, ai sensi all’articolo 2, comma 1, della LR 60/1999, nel rispetto del regolamento delegato (UE) 11 marzo 2014, n. 907/2014, nonchĂ© del regolamento di esecuzione 6 agosto 2014, n. 908/2014 e delle linee direttrici impartite dalla Commissione europea.In particolare l’ARTEA provvede:
a) all’autorizzazione e al controllo dei pagamenti;
b) all’esecuzione dei pagamenti;
c) alla contabilizzazione dei pagamenti;
d) al raccordo operativo con l’Organismo di Coordinamento anche per la comunicazione alla Commissione Europea relativamente alle informazioni istituzionali previste dai regolamenti comunitari;
e) all’attuazione di altri adempimenti previsti dalla normativa comunitaria in raccordo con le autorità nazionali competenti.
Obiettivi
Garantire la correttezza dei pagamenti in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale.
Garantire la pubblicitĂ e la trasparenza degli atti nei limiti previsti dalla normativa vigente (L. 241/90; l.r. 40/2009; d.lgs 33/2013).
Garantire la semplificazione delle procedure e l’uniformitĂ di trattamento mediante l’adozione di manuali, direttive e circolari.
Segnalare alle strutture competenti (Agea Coordinamento, Regione Toscana, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Servizi della Commissione U.E.) l’eventuale necessitĂ di revisione di normative e/o procedure in essere.
Principi fondamentali
LegalitĂ : l’attivitĂ amministrativa svolta deve essere corrispondente alle prescrizioni di legge (artt. 97 e 101 Cost.).
ImparzialitĂ : la Regione soddisfa i propri fini istituzionali a favore della generalitĂ degli utenti ispirandosi ai criteri di obiettivitĂ , giustizia e imparzialitĂ (artt. 3 e 97 Cost.).
Buon andamento e buona amministrazione: previsto dall’art. 97 della Costituzione, comporta l’obbligo di procedere secondo modalitĂ idonee ed opportune al fine di garantire efficacia, efficienza, speditezza ed economicitĂ dell’azione amministrativa, salvaguardando gli interessi generali della collettivitĂ .
Trasparenza: questo principio è stato formalizzato dalla L. 241/1990 in particolare: art. 3 contiene l’obbligo di motivare adeguatamente gli atti amministrativi consentendo di realizzare in concreto la trasparenza amministrativa; gli artt. 22 e sgg. contengono la disciplina del diritto di accesso agli atti del procedimento per coloro che ne abbiano interesse.
Principio del minimo intervento: comporta l’utilizzo da parte dell’Amministrazione – a fronte di una pluralitĂ di atti (decreti, ordini di servizio, lettere “provvedimento”, etc.) potenzialmente idonei a concludere un procedimento – dell’atto che consente la produzione in modo semplice e rapido degli effetti tipici del procedimento.
ContinuitĂ : assicurando l’espletamento dei propri servizi regolarmente e senza interruzioni, nell’ambito delle modalitĂ stabilite dalle normative vigenti.
Partecipazione: garantendo la partecipazione di ciascun utente al procedimento amministrativo che lo interessa ed assicurando il diritto alla correttezza degli adempimenti nello svolgimento delle attivitĂ istituzionali.
Eguaglianza: escludendo qualsiasi distinzione per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. L’eguaglianza deve intendersi come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e non quale uniformitĂ delle prestazioni sotto il profilo delle condizioni personali e sociali.
Diritti degli utenti
Conoscenza: è garantito il diritto di conoscenza di tutti gli atti amministrativi soggetti a pubblicità .
Accesso: è garantito all’utente il diritto di accesso agli atti e alle informazioni che lo riguardano e che risultano in possesso della Regione.
Partecipazione: è garantito il diritto alla partecipazione al procedimento per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio e favorire la collaborazione nei confronti della Regione.
Riservatezza e sicurezza del trattamento dei dati: è garantito il diritto alla riservatezza e alla sicurezza del trattamento delle informazioni e dei dati rilasciati dagli utenti.
I diritti di conoscenza, di accesso e di partecipazione sono esercitati secondo le modalitĂ disciplinate dalla legge 241/90, dal d.lgs. 33/2013, da leggi speciali e dai relativi atti regionali.
Il rispetto della riservatezza e del trattamento dei dati è esercitato secondo le modalità disciplinate dal D. Lgs n. 196/2003 e dal D. Lgs n. 33/2013.
Affidamento di servizi e delega di funzioni
Tramite apposite convenzioni ARTEA, secondo quanto previsto dall’art. 6 del d.lgs. 74/2018, ha delegato ai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) le seguenti attivitĂ :
a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;
b) costituire ed aggiornare il fascicolo aziendale di cui alle vigenti disposizioni, in formato elettronico, acquisendo la documentazione a tal fine necessaria, previa verifica della relativa regolaritĂ formale anche sulla base delle procedure operative stabilite nelle convenzioni;
c) assistere gli utenti nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione;
d) assistere gli utenti nell’elaborazione delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e provvedere al relativo inoltro avvalendosi delle procedure rese disponibili dal sistema informativo dell’organismo pagatore e previa verifica della regolaritĂ formale delle medesime domande;
e) interrogare nell’interesse degli utenti le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai medesimi.
ARTEA può stipulare convenzioni con le associazioni dei produttori riconosciute o operanti nella Regione Toscana per lo svolgimento delle attività attribuite alle associazioni stesse dalla normativa comunitaria, al tal fine mettendo a disposizione le informazioni necessarie.
ARTEA può delegare la funzione di autorizzazione ai pagamenti di cui all’articolo 3 ed i relativi controlli di cui all’articolo 4 della l.r. 60/1999, per le tipologie di spesa relative al programma di sviluppo rurale e per quelle che comportano investimenti, nel rispetto delle condizioni previste dal punto 1, lettera c.1), dell’allegato 1 al Regolamento (UE) 907/2014. Nel caso in cui parte degli adempimenti relativi alla funzione di autorizzazione al pagamento siano svolti da soggetti diversi da ARTEA nell’ambito di compiti ordinari loro assegnati da atti normativi, i rapporti con ARTEA sono regolati da accordo scritto e sono rispettate le altre condizioni di cui alla lettera c.2) dell’allegato 1 al Regolamento (UE) 907/2014. Per lo svolgimento di tali funzioni, previa stipula di apposite convenzioni, gli uffici dei suddetti soggetti sono collegati al sistema informativo di ARTEA di cui all’articolo 14 bis della l.r. 60/1999, al sistema informativo regionale e al SIAN di cui al d.lgs. 173/1998.
QualitĂ dei servizi
L’Agenzia utilizza manuali delle procedure e attua un sistema di autocontrollo sull’attivitĂ prestata. Allo scopo si è dotata di un “Modello di controllo” redatto sulla base dell’allegato I al Reg (UE) 907/2014, che rappresenta il cruscotto generale di controllo dell’organismo pagatore.
L’Agenzia si impegna a:
- perseguire il miglioramento e il mantenimento della qualitĂ dei servizi offerti e contemporaneamente a potenziare l’informazione agli utenti;
- seguire l’evolversi della relazione utenti-azienda attraverso la gestione e il monitoraggio della procedura per la gestione dei reclami;
- segnalare all’Ufficio competente reclami, disservizi, osservazioni e suggerimenti espressi dagli utenti;
- formulare proposte di miglioramento sugli aspetti organizzativi, logistici e sui percorsi degli utenti.
Ulteriori riscontri in merito alla qualitĂ dei servizi provengono:
- dall’ufficio di Internal Audit che, oltre a verificare che le procedure adottate siano conformi alla normativa comunitaria, nazionale e regionale, valuta il livello di completezza, efficacia, accuratezza e tempestivitĂ delle attivitĂ poste in essere dall’organismo pagatore. Esso redige rapporti riservati indirizzati alla Direzione, la quale pone in essere le necessarie correttive per la risoluzione delle osservazioni rilevate;
- dall’organismo di certificazione che opera ai sensi dell’art 9 del Reg. (UE) n. 1306/2013. Si tratta di un soggetto di diritto pubblico o privato, incaricato dal Ministero, ai fini della certificazione dei conti dell’organismo pagatore chiamato a valutare la veridicitĂ , completezza e correttezza degli stessi, tenuto conto del sistema di gestione e controllo istituito. La relazione di certificazione emessa dal certificatore dei conti è annualmente pubblicata, a fini di trasparenza, sul sito istituzionale dell’Agenzia.