Accesso agli Atti
Le diverse tipologie di accesso agli atti
Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attivitĂ di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
Il diritto a conoscere atti, documenti o dati formati o detenuti dall’Amministrazione può essere esercitato attraverso la visualizzazione degli stessi nel sito dell’Amministrazione o, quando questi non sono pubblicati, con la richiesta di accesso così come previsto dalle vigenti norme, quali la L.241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi” e il D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicitĂ e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Tale diritto può essere esercitato con modalità diverse, a seconda della tipologia di atto, documento o dato di cui si tratta e delle prerogative del soggetto richiedente:
Ai sensi della Legge 241/90 e del relativo regolamento attuativo DPR 184/2006, consiste nel prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi formati dall’amministrazione o da essa detenuti nell’ambito di procedimenti di cui sia titolare; è esercitabile da tutti i soggetti privati (compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi) che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è richiesto l’accesso e la domanda deve essere opportunamente motivata.
Fatte salve le esclusioni previste nell’art. 24 della legge 241/1990, tutti i documenti amministrativi sono accessibili fino a quando l’amministrazione ha l’obbligo di detenerli.
Il diritto di accesso è esercitabile da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è richiesto l’accesso. In funzione di tale interesse la domanda deve essere opportunamente motivata.
Il richiedente l’accesso deve dimostrare, oltre alla propria legittimazione, la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza.
Il procedimento si conclude nel termine di trenta giorni.
ModalitĂ di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi
L’accesso si può esercitare in via informale, anche mediante richiesta verbale, che viene accolta immediatamente quando:
- non sorgono dubbi sull’identità , poteri di rappresentanza e legittimazione del richiedente
- il documento richiesto è di immediata reperibilitĂ
- non si riscontra l’esistenza di controinteressati
Tale diritto può essere esercitato, previo contatto telefonico, presso l’ufficio relazioni con il pubblico (URP) di ARTEA, Via R. Bardazzi 19/21 – 50127 Firenze, telefono 055/3241788, e-mail urp@artea.toscana.it, dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30.
In tutti gli altri casi l’acceso è formale: è richiesta la forma scritta dell’istanza, utilizzando preferibilmente l’apposito modulo per istanza di accesso ai documenti amministrativi, inoltrata con le seguenti modalitĂ alternative:
- consegnata a mano all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) di ARTEA,
- tramite PEC- Posta elettronica certificata – all’indirizzo istituzionale di ARTEA artea@cert.legalmail.it
- tramite posta elettronica all’email dell’URP di ARTEAÂ urp@artea.toscana.it
Nel campo Oggetto della comunicazione deve essere specificato “Richiesta di accesso documentale”.
Costi
L’esame dei documenti è gratuito mentre il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, e al pagamento degli eventuali diritti di ricerca (nella misura stabilita dal Regolamento approvato con il decreto del Direttore n. 3 del 12/01/2023).
Nel caso in cui siano dovuti i diritti o i rimborsi, l’ufficio competente comunica all’interessato l’accoglimento dell’istanza e contestualmente l’ammontare dei diritti e delle spese dovuti. Il richiedente è tenuto a versare anticipatamente all’Amministrazione le somme dovute e a trasmettere la ricevuta dell’avvenuto pagamento.
ModalitĂ di pagamento
Il pagamento delle eventuali somme dovute, non soggetto all’applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 4 del DPR 633/72, può avvenire mediante bonifico bancario su conto corrente intestato a ARTEA IBAN: IT77X0503402801000000384730 indicando sempre quale causale di versamento “Introiti da accesso documentale/civico” (vedi Amministrazione trasparente > Pagamenti dell’amministrazione)
Ricorso contro il diniego alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi
Contro la decisione dell’Amministrazione di non consentire l’accesso il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (art. 116 D.Lgs. 104/2010 “Codice del processo amministrativo”). Il richiedente può altresì presentare ricorso al Difensore Civico regionale e notificarne copia all’Amministrazione.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia, decorso inutilmente il termine per la conclusione di un procedimento e non oltre un anno da detto termine, l’interessato può fare istanza per l’attivazione dell’esercizio del potere sostitutivo di cui all’art. 2 comma 9 ter della Legge 241/1990.
Previsto dal D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicitĂ e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” è esercitabile da chiunque e senza motivazione attraverso due modalitĂ di accesso civico semplice e accesso civico generalizzato.
Nell’ipotesi di mancata pubblicazione di un atto, documento o altra informazione che deve essere pubblicata ai sensi della normativa vigente, i cittadini possono esercitare il diritto di accesso civico semplice, attraverso la richiesta dei documenti non pubblicati.
L’Amministrazione, entro trenta giorni, deve procedere alla pubblicazione nel sito web del dato richiesto e, contestualmente, trasmetterlo al richiedente o in alternativa può comunicare al medesimo l’avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se invece il documento, l’informazione o il dato richiesti sono giĂ pubblicati ai sensi della normativa vigente, ARTEA provvede a specificare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
ModalitĂ di esercizio del diritto di accesso civico “semplice”
La richiesta di accesso civico “semplice” può essere esercitata da chiunque, è gratuita, non deve essere motivata e deve essere presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di ARTEA, che si pronuncia sulla stessa.
La richiesta, utilizzando preferibilmente l’apposito Modulo Richiesta di accesso civico “semplice” , può essere inoltrata con le seguenti modalitĂ alternative:
- consegnata a mano all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) di ARTEA
- tramite PEC -Posta elettronica certificata- all’indirizzo istituzionale di ARTEAÂ artea@cert.legalmail.it
- tramite posta elettronica all’email della struttura di supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di ARTEA segnalazioni.rpct@artea.toscana.it oppure all’email URP di ARTEA urp@artea.toscana.it
Nel campo Oggetto della comunicazione deve essere specificato “Richiesta di accesso civico semplice”.
Accesso civico “generalizzato” concernente dati e documenti ulteriori (Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
L’accesso civico generalizzato è la richiesta fatta da un soggetto all’amministrazione per visionare o chiedere copia di dati e documenti detenuti dall’amministrazione stessa e per i quali non ci sono obblighi di pubblicazione, nel rispetto dei limiti previsti nell’art. 5-bis. La richiesta non necessita di motivazione, in quanto nasce dal diritto all’informazione, riconosciuta allo scopo di “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.
Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni.
Limiti ed esclusioni (D.Lgs. 33/2013 art. 5 bis): l’accesso civico generalizzato è rifiutato per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di interessi pubblici e alla tutela di interessi privati.
ModalitĂ di esercizio del diritto di accesso civico “generalizzato”
La richiesta di accesso civico “generalizzato” può essere esercitata da chiunque, è gratuita, non deve essere motivata e deve essere presentata, utilizzando preferibilmente l’apposito Modulo per accesso civico “generalizzato” , con le seguenti modalitĂ alternative:
- consegnata a mano all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) di ARTEA
- tramite PEC -Posta elettronica certificata- all’indirizzo istituzionale di ARTEAÂ artea@cert.legalmail.it
- tramite posta elettronica all’email urp@artea.toscana.it
Nel campo Oggetto della comunicazione deve essere specificato “Richiesta di accesso civico generalizzato”.
Costi
Il rilascio di copie di atti e/o documenti che riguardano il diritto di accesso generalizzato è gratuito, salvo il rimborso del costo sostenuto per la riproduzione su supporti materiali (nella misura stabilita dal Regolamento approvato con Decreto del Direttore n. 3 del 12/01/2023
Il richiedente è tenuto a versare anticipatamente all’Amministrazione le eventuali spese quantificate di volta in volta dall’amministrazione nella comunicazione di accoglimento dell’istanza di accesso e a trasmettere ricevuta dell’avvenuto pagamento.
ModalitĂ di pagamento
Il pagamento delle eventuali somme dovute, non soggetto all’applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 4 del DPR 633/72, può avvenire mediante bonifico bancario su conto corrente intestato a ARTEA IBAN: IT77X0503402801000000384730 indicando sempre quale causale di versamento “Introiti da accesso documentale/civico” (vedi anche Amministrazione trasparente > Pagamenti dell’amministrazione)
Richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (D.Lgs. 33/2013 art. 5 comma 7)
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine stabilito, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l’accesso è stato negato o differito a protezione dei dati personali di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto Responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del Responsabile è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
La richiesta di riesame, utilizzando preferibilmente l’apposito Modulo per richiesta di riesame , può essere inoltrata con le seguenti modalitĂ alternative:
- consegnata a mano all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) di ARTEA
- tramite PEC -Posta elettronica certificata- all’indirizzo istituzionale di ARTEAÂ artea@cert.legalmail.it
- tramite posta elettronica all’email della struttura di supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di ARTEA segnalazioni.rpct@artea.toscana.it oppure all’email URP di ARTEA urp@artea.toscana.it
Nel campo Oggetto della comunicazione deve essere specificato “Richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”.
Ricorso contro il diniego alla richiesta di accesso
Contro la decisione dell’Amministrazione o avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (art. 116 D.Lgs. 104/2010 “Codice del processo amministrativo”). Il richiedente può altresì presentare ricorso al Difensore Civico regionale e notificarne copia all’Amministrazione.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia, decorso inutilmente il termine per la conclusione di un procedimento e non oltre un anno da detto termine, l’interessato può fare istanza per l’attivazione dell’esercizio del potere sostitutivo di cui all’art. 2 comma 9 ter della Legge 241/1990.