Altri Contenuti – Accesso Civico

Accesso civico “semplice” concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria (Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Nell’ipotesi di mancata pubblicazione di un atto, documento o altra informazione che deve essere pubblicata ai sensi della normativa vigente, i cittadini possono esercitare il diritto di accesso civico semplice, attraverso la richiesta dei documenti non pubblicati.

L’Amministrazione, entro trenta giorni, deve procedere alla pubblicazione nel sito web del dato richiesto e, contestualmente, trasmetterlo al richiedente o in alternativa può comunicare al medesimo l’avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se invece il documento, l’informazione o il dato richiesti sono giĂ  pubblicati ai sensi della normativa vigente, ARTEA provvede a specificare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

ModalitĂ  di esercizio del diritto di accesso civico “semplice”

La richiesta di accesso civico “semplice” può essere esercitata da chiunque, è gratuita, non deve essere motivata e deve essere presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di ARTEA, che si pronuncia sulla stessa.

La richiesta, utilizzando preferibilmente l’apposito Modulo Richiesta di accesso civico “semplice” , può essere inoltrata con le seguenti modalitĂ  alternative:

  • consegnata a mano all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) di ARTEA
  • tramite PEC -Posta elettronica certificata- all’indirizzo istituzionale di ARTEA artea@cert.legalmail.it
  • tramite posta elettronica all’email della struttura di supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di ARTEA segnalazioni.rpct@artea.toscana.it oppure all’email URP di ARTEA urp@artea.toscana.it

Nel campo Oggetto della comunicazione deve essere specificato “Richiesta di accesso civico semplice”.

Accesso civico “generalizzato” concernente dati e documenti ulteriori (Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)

L’accesso civico generalizzato Ă¨ la richiesta fatta da un soggetto all’amministrazione per visionare o chiedere copia di dati e documenti detenuti dall’amministrazione stessa e per i quali non ci sono obblighi di pubblicazione, nel rispetto dei limiti previsti nell’art. 5-bis. La richiesta non necessita di motivazione, in quanto nasce dal diritto all’informazione, riconosciuta allo scopo di “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni.Limiti ed esclusioni (D.Lgs. 33/2013 art. 5 bis): l’accesso civico generalizzato è rifiutato per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di interessi pubblici e alla tutela di interessi privati.

ModalitĂ  di esercizio del diritto di accesso civico “generalizzato”

La richiesta di accesso civico “generalizzato” può essere esercitata da chiunque, è gratuita, non deve essere motivata e deve essere presentata, utilizzando preferibilmente l’apposito Modulo per accesso civico “generalizzato”, con le seguenti modalitĂ  alternative:

  • consegnata a mano all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) di ARTEA
  • tramite PEC -Posta elettronica certificata- all’indirizzo istituzionale di ARTEA artea@cert.legalmail.it
  • tramite posta elettronica all’email urp@artea.toscana.it

Nel campo Oggetto della comunicazione deve essere specificato “Richiesta di accesso civico generalizzato”.

Costi

Il rilascio di copie di atti e/o documenti che riguardano il diritto di accesso generalizzato è gratuito, salvo il rimborso del costo sostenuto per la riproduzione su supporti materiali (nella misura stabilita dal Regolamento approvato con Decreto del Direttore n. 3 del 12/01/2023

Il richiedente è tenuto a versare anticipatamente all’Amministrazione le eventuali spese quantificate di volta in volta dall’amministrazione nella comunicazione di accoglimento dell’istanza di accesso e a trasmettere ricevuta dell’avvenuto pagamento.

ModalitĂ  di pagamento

Il pagamento delle eventuali somme dovute, non soggetto all’applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 4 del DPR 633/72, può avvenire mediante bonifico bancario su conto corrente intestato a ARTEA IBAN: IT77X0503402801000000384730 indicando sempre quale causale di versamento “Introiti da accesso documentale/civico” (vedi anche Amministrazione trasparente > Pagamenti dell’amministrazione > IBAN e pagamenti informatici)

Richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (D.Lgs. 33/2013 art. 5 comma 7)

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine stabilito, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l’accesso è stato negato o differito a protezione dei dati personali di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto Responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del Responsabile è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

La richiesta di riesame, utilizzando preferibilmente l’apposito Modulo per richiesta di riesame, può essere inoltrata con le seguenti modalitĂ  alternative:  

  • consegnata a mano all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) di ARTEA
  • tramite PEC -Posta elettronica certificata- all’indirizzo istituzionale di ARTEA artea@cert.legalmail.it
  • tramite posta elettronica all’email della struttura di supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di ARTEA segnalazioni.rpct@artea.toscana.it oppure all’email URP di ARTEA urp@artea.toscana.it

Nel campo Oggetto della comunicazione deve essere specificato “Richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”.

Ricorso contro il diniego alla richiesta di accesso

Contro la decisione dell’Amministrazione o avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (art. 116 D.Lgs. 104/2010 “Codice del processo amministrativo”). Il richiedente può altresì presentare ricorso al Difensore Civico regionale e notificarne copia all’Amministrazione.

Potere sostitutivo

In caso di inerzia, decorso inutilmente il termine per la conclusione di un procedimento e non oltre un anno da detto termine, l’interessato può fare istanza per l’attivazione dell’esercizio del potere sostitutivo di cui all’art. 2 comma 9 ter della Legge 241/1990.

Regolamento

Con Decreto del Direttore 3 del 12/01/2023 Ă¨ stato approvato il “Regolamento per la disciplina del diritto di accesso documentale e civico” (Inserire pdf)

Registro delle richieste di accesso

  • Anno 2024: registro di accesso civico (semplice e generalizzato)
  • Anno 2023: non sono pervenute richieste di accesso civico (semplice e generalizzato)
  • Anno 2022: non sono pervenute richieste di accesso civico (semplice e generalizzato)
  • Anno 2021: non sono pervenute richieste di accesso civico (semplice e generalizzato)
  • Anno 2020: non sono pervenute richieste di accesso civico (semplice e generalizzato)
  • Anno 2019: non sono pervenute richieste di accesso civico (semplice e generalizzato)
  • Anno 2018: non sono pervenute richieste di accesso civico (semplice e generalizzato)