Controlli sulle Imprese

Sezione relativa ai controlli sulle imprese, come indicato all’art. 25 del d.lgs. 33/2013

  • Tipologie di controllo
  • Obblighi e adempimenti

ARTEA non svolge i controlli di cui all’art. 25 del d.lgs. 33/2013, ma effettua quei controlli previsti dalla normativa vigente in relazione alle attivitĂ  e procedimenti posti in essere dall’Amministrazione stessa:

Controlli sulle dichiarazioni rese dagli operatori economici nei procedimenti contrattuali

Le norme di riferimento per i controlli sulle dichiarazioni rese dagli operatori economici nei procedimenti contrattuali di competenza di ARTEA sono il  Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n. 163/2006”, la  Legge Regionale 13 luglio 2007 n. 38 ed il  Regolamento di attuazione del Capo VII della Legge Regionale 38/2007 emanato con DPGR 27 maggio 2008 n. 30/R, nonchĂ© il Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi in applicazione dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e per le funzioni di Provveditorato ed Economato emanato con DD n. 90 del 5/06/2012.

I suddetti controlli sono effettuati ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e riguardano principalmente la verifica dei requisiti di ordine generale e di capacitĂ  tecnico-professionale ed economico-finanziaria degli operatori economici.

Controlli su dichiarazioni sostitutive

Nel loro significato piĂą generale le dichiarazioni sostitutive sono autocertificazioni, ossia una serie di istituti che consentono ai cittadini di sostituire i certificati rilasciati dagli uffici della pubblica amministrazione con una dichiarazione con cui attestano -sotto la propria responsabilitĂ - i loro requisiti, le loro situazioni o i fatti di cui sono a diretta conoscenza. Le norme in materia di autocertificazione sono contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e nella Direttiva regionale – deliberazione della giunta regionale n. 1058/2001.

I controlli sono procedure di verifica volte a riscontrare la veridicitĂ  delle dichiarazioni sostitutive effettuate dai cittadini. In alcuni casi sono puntuali su tutte le dichiarazioni, piĂą spesso sono a campione su un numero determinato di dichiarazioni in base a criteri definiti dalle disposizioni regionali o dal dirigente responsabile del procedimento. Si effettuano con:

  • Controllo diretto: consultazione diretta delle banche dati su autorizzazione del soggetto che detiene le informazioni
  • Controllo indiretto: conferma scritta del soggetto che detiene le informazioni.
  • Verifiche in loco: da parte dell’ufficio procedente, o competente organo P.A., o soggetto istruttorio per RT, o da parte di soggetti esterni, che eseguono i controlli con sopralluoghi su terreni, edifici o altro che sono stati oggetto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

La finalità dei controlli è di garantire la certezza pubblica degli strumenti di semplificazione della documentazione amministrativa.

Controlli a seguito di finanziamenti
Viene verificato il rispetto delle condizioni fissate dalle normative regionali, nazionali e comunitarie, nonchè dalle disposizioni stabilite da Programmi e bandi specifici. I controlli vengono svolti mediante l’esame della documentazione acquisita dagli uffici responsabili e successiva visita presso l’impresa beneficiaria del  contributo per accertare l’effettiva esistenza di quanto approvato nel progetto, raccogliere maggiori informazioni rispetto a quelle giĂ  disponibili a seguito della verifica amministrativa, permettere un accurato controllo degli obiettivi raggiunti e della correttezza delle notizie fornite dall’impresa medesima.

I controlli amministrativi ed in loco sono finalizzati a determinare l’importo che deve essere pagato al richiedente sulla base della relativa attivitĂ  istruttoria.

Controlli Integrati Aziendali e Controlli Ex Post PSR

I controlli integrati aziendali riguardano le verifiche relative a:

  • Controlli per il rispetto della condizionalitĂ 
  • Controlli per il rispetto degli impegni agroambientali e dei requisiti minimi per le Misure 10 e 11 del PSR 2014/2020
  • Controlli ai sensi dell’art.52 Reg.(UE)1307/2013 “ Sostegno facoltativo accoppiato” Zootecnia

I tecnici controllori incaricati dell’esecuzione dei controlli di condizionalità sono gli stessi che svolgono le verifiche sul rispetto degli impegni e dei requisiti minimi del PSR per le Misure 10, 11 e le verifiche relative all’art.52 Zootecnia.

Nel caso in cui la stessa azienda sia soggetta a più di uno dei controlli indicati, il controllore esegue le relative verifiche durante un’unica visita aziendale.