FEAGA Fondo Europeo Agricolo di Garanzia

Il FEAGA è gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l’Unione.
Esso finanzia le seguenti spese:

  • le misure dirette a regolare o sostenere i mercati agricoli;
  • i pagamenti diretti agli agricoltori previsti dalla PAC;
  • il contributo finanziario dell’Unione alle azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno dell’Unione e nei paesi terzi, realizzate dagli Stati membri in base a programmi selezionati dalla Commissione;
  • il contributo finanziario dell’Unione al programma “Frutta e verdura nelle scuole” e alle misure connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori.

Il FEAGA finanzia direttamente le spese seguenti:

  • la promozione dei prodotti agricoli, realizzata direttamente dalla Commissione o attraverso organismi internazionali;
  • le misure adottate in conformitĂ  del diritto dell’Unione, destinate a garantire la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l’utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura;
  • la creazione e il mantenimento dei sistemi d’informazione contabile agricola;
    i sistemi di indagini agricole, comprese le indagini sulla struttura delle aziende agricole.

La nuova Politica agricola comune per l’Italia è definita nel Piano strategico nazionale della PAC (PSP) 2023-2027.

Come per le precedenti programmazioni, la politica europea di sostegno a favore del settore agricolo e dei territori rurali è articolata in due pilastri:

il primo pilastro è composto a sua volta da due tipologie di interventi:

  • per il sostegno del reddito degli agricoltori, c.d. regime dei pagamenti diretti;
  • gli interventi settoriali e gli strumenti per regolare la domanda e l’offerta nell’Organizzazione Comune dei Mercati (giĂ  OCM) unica, c.d. misure di mercato;

il secondo pilastro comprende gli interventi di sviluppo rurale, finalizzati alla competitività delle imprese, alla tutela dell’ambiente e delle risorse naturali, nonché allo sviluppo economico e sociale dei territori rurali.

Alla base dei due pilastri, l’architettura della PAC 2023-2027 prevede un sistema di condizionalità rafforzata, un insieme di regole di conformità, che gli agricoltori sono tenuti a rispettare per accedere ai pagamenti diretti e agli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale.

Il nuovo regime dei pagamenti diretti è stato concepito in maniera tale da prevedere cinque diverse componenti, di cui tre obbligatorie, le quali devono essere necessariamente programmate nell’ambito dei piani strategici nazionali della PAC, più due facoltative, attuate a scelta dei singoli Stati membri, in funzione degli specifici fabbisogni.

Le componenti obbligatorie sono:

  • il sostegno di base al reddito per la sostenibilitĂ , il tradizionale regime di aiuti c.d. “disaccoppiati”, il cui abbinamento annuale alla superficie ammissibile consente di ricevere l’erogazione di un contributo indipendentemente dalla coltura praticata e dalla produzione conseguita
  • il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilitĂ , la cui finalitĂ  è di favorire una distribuzione piĂą equa del sostegno pubblico, avvantaggiando le aziende di piccole e medie dimensioni, rispetto a quelle grandi
  • il regime per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali (eco-schemi), attuato dagli Stati membri tramite una lista di pratiche agricole virtuose facoltative, la cui applicazione comporta delle ricadute positive dal punto di vista dei beni pubblici e una compensazione per gli agricoltori che decidono di aderire.

Le componenti facoltative, entrambe applicate in Italia, sono:

  • il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori per l’erogazione di un aiuto supplementare (supplemento giovani) per favorire il ricambio generazionale
  • il sostegno accoppiato al reddito, destinato ad incentivare i settori, le produzioni e le specifiche attivitĂ  agricole in condizioni di difficoltĂ  da cui il bisogno di incentivi per migliorare la competitivitĂ , la sostenibilitĂ  o la qualitĂ .

Gli interventi settoriali (già OCM) sono normati dal medesimo Regolamento (UE) n. 2021/2115, il quale conferma i cinque settori agricoli precedenti: ortofrutta, prodotti dell’apicoltura, settore vitivinicolo, luppolo (non applicato in Italia), olio d’oliva e le olive da tavola.

Gli Stati membri possono eventualmente introdurre gli interventi settoriali in altri comparti produttivi, in base alle necessità e ai fabbisogni rilevati a livello nazionale. L’Italia ha scelto di utilizzare questa possibilità per le patate fresche e refrigerate.

Istruzioni su aiuti diretti