Riconoscimento e Certificazione dei conti

Riconoscimento Organismo Pagatore

Ciascuno Stato membro (Regolamento UE 2022/128 del Parlamento Europeo e del Consiglio), designa un’autoritĂ  a livello ministeriale competente per:

  • il rilascio, la revisione e la revoca del riconoscimento degli organismi pagatori di cui all’articolo 9, paragrafo 2 Reg 2116/2021;
  • la designazione e il rilascio, la revisione e la revoca del riconoscimento dell’organismo di coordinamento di cui all’articolo 10 del medesimo regolamento;
  • la designazione, e la revoca della designazione, di un organismo di certificazione di cui all’articolo 12 medesimo regolamento, garantendo che vi sia sempre un organismo di certificazione designato;
  • l’esecuzione dei compiti affidati all’autoritĂ  competente.

In Italia l’AutoritĂ  competente all’adozione dei provvedimenti di rilascio e ritiro del riconoscimento degli organismi pagatori – di cui all’art. 1, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2022/128 – è individuata nel direttore generale per le politiche internazionali e dell’Unione europea, incardinato presso il Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (nomina con DM 07/11/2022 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali).

L’esame (o il riesame per il riconoscimento) da parte dell’AutoritĂ  Competente comprende in particolare:

a) le procedure e i sistemi in essere per l’autorizzazione e  l’esecuzione dei pagamenti e per l’esecuzione della  relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione;

b) la suddivisione delle mansioni e l’adeguatezza del controllo interno ed  esterno per quanto  riguarda le operazioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

c) in quale misura le procedure e i sistemi posti in essere sono idonei a tutelare il bilancio dell’Unione, incluse le misure antifrode basate sul rischio;

d) la sicurezza dei sistemi informatici;

e) la tenuta dei registri contabili.

Allo scopo di monitorare la permanenza dei requisiti sopra citati l’Autorità Comptente si è dotata di un apposito modello di controllo che contiene gli elementi previsti dalla normativa e le modalità poste in essere per il rispetto del riconoscimento.

Decreti Ministeriali di riconoscimento:

DM 13.11.2001 (Sviluppo Rurale)
DM 12.03.2003 (seminativi, foraggi essiccati, vitivinicolo, zootecnia)
DM 08.07.2004 (Completamento del riconoscimento)
DM 26.09.2008 (Ambito FEAGA e FEASR)

Certificazione dei conti dell’Organismo Pagatore

L’articolo 12 del Regolamento UE 2116/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio prevede che l’organismo di certificazione sia un  organismo  di  audit  pubblico  o  privato  designato  dallo  Stato  membro  per  un periodo di almeno tre anni, fatte salve le disposizioni di legge nazionali. Qualora si tratti di un organismo di audit privato, e ove previsto dalla normativa unionale o nazionale applicabile, è selezionato dallo Stato membro mediante procedura di appalto pubblico.

L’organismo di certificazione esprime un parere, elaborato in base ai princìpi di audit riconosciuti a livello internazionale, che stabilisce se:

a) i conti forniscono un quadro fedele e veritiero;

b) i sistemi di governance istituiti dagli Stati membri funzionano in modo adeguato, in particolare:

i) gli organismi di governance di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento 2116/2021 e all’articolo 123 del regolamento (UE) 2021/2115;

ii) i requisiti di base dell’Unione;

iii) il sistema di comunicazione istituito ai fini della relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115;

c) la comunicazione dell’efficacia dell’attuazione in merito agli indicatori di output, ai fini della verifica annuale dell’efficacia  dell’attuazione di cui all’articolo 54 del regolamento 2116/2021, e la  comunicazione dell’efficacia dell’attuazione in merito agli indicatori di risultato per il monitoraggio pluriennale dell’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 128 del regolamento (UE) 2021/2115, che dimostrano il rispetto dell’articolo 37 del presente regolamento, sono corrette;

d) le spese  relative  alle  misure  di  cui  ai  regolamenti  (UE)  n.  228/2013,  (UE)  n.  229/2013  e  (UE)  n.  1308/2013  e  al regolamento  (UE)  n.  1144/2014  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio per  cui  è  stato  chiesto  il  rimborso  alla Commissione sono legittime e regolari.

L’organismo di certificazione stende una relazione delle risultanze – precisando in particolare se ha ottenuto sufficienti garanzie in merito al funzionamento soddisfacente delle procedure di controllo interno.

Organismo di Certificazione anni 2002 – 2003 – 2004:
Bompani Audit s.r.l.
Relazioni di certificazione:
anno 2002anno 2003anno 2004
Organismo di Certificazione anni 2005 – 2006 – 2007:
Price Waterhouse Coopers
Relazione di certificazione:
anno 2005anno 2006anno 2007
Organismo di Certificazione 2008 – 2009 – 2010:
www.mazars.it
Relazione di certificazione:
anno 2008anno 2009anno 2010
Organismo di Certificazione 2011-2012-2013-2014:
Price Waterhouse Coopers
Relazione di certificazione:
anno 2011anno 2012anno 2013anno 2014
Organismo di Certificazione 2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021:
DELOITTE & TOUCHE Spa
Relazione di certificazione:
anno 2015anno 2015 per chiusura FEASR
anno 2016anno 2017
anno 2018
Dichiarazione compilata sul portale della Commissione Europea
anno 2019
anno 2020anno 2021
Dichiarazione compilata sul portale della Commissione Europea
Organismo di Certificazione 2022-2023:
Price Waterhouse Coopers
anno 2022
Dichiarazione compilata sul portale della Commissione Europea
anno 2023
Dichiarazione compilata sul portale della Commissione Europea
Organismo di Certificazione in carica:
Price Waterhouse Coopers