Dichiarazione conflitto d’interesse

Con il decreto ARTEA n. 2594 del 09/08/2024 (scarica il decreto) sono stati approvati:

  • il documento “ Policy di ARTEA in materia di prevenzione del rischio di conflitto di interesse ” (scarica l’allegato)
  • il modello di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 sul conflitto di interessi, anche potenziale, e dichiarazione sulla sicurezza delle informazioni (scarica l’allegato)

PREMESSA

In qualità di ente della Regione Toscana, che si occupa di pagamento di programmi regionali e comunitari in agricoltura sulla base di quanto stabilito dalla L.R. n. 60/1999, nonché di organismo pagatore riconosciuto per la liquidazione dei fondi FEAGA e FEASR e di organismo intermedio di altri programmi regionali e comunitari, ARTEA, nel suo agire, applica a tutti i suoi rapporti le norme nazionali ed europee in materia di gestione di situazioni di conflitto di interessi, in applicazione dei principi generali di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, sanciti dall’art. 97 della Costituzione.

Il tema della prevenzione del rischio di situazioni di conflitto di interesse è stato oggetto di ampia riforma giĂ  a partire dalla L. 190/2012, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalitĂ  nella pubblica amministrazione”, con riguardo sia al personale interno alle P.A., sia a soggetti esterni destinatari di incarichi per/nelle amministrazioni/enti, mediante norme che attengono a diversi profili oggettivi e soggettivi (così come individuati  ne “Le misure della Policy di ARTEA in materia di prevenzione del rischio di conflitti di interesse”, infra, al n. 1 “ ambito di applicazione oggettivo ” e al n. 2 “ambito di applicazione soggettivo”).

Per quanto concerne la disciplina interna, i codici di comportamento dei dipendenti pubblici, adottati sulla base delle novità introdotte all’art. 54 del D. lgs. 165/2001, sia a livello nazionale – “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, D.P.R. 62/2013 – che regionale – per quanto concerne la Regione Toscana, “Codice di comportamento dei dipendenti della regione Toscana”, Delibera n. 978/2019 – contengono le norme essenziali sul conflitto di interessi che danno piena attuazione ai disposti della L. 190/2012. A ciò deve aggiungersi che il Piano Nazionale Anticorruzione, 2022, approvato da ANAC sulla base dell’art. 1, co. 2-bis della l. 190/2012, riserva ampio spazio alle misure per l’individuazione e la gestione del conflitto di interessi in funzione di tutela anticipatoria di fenomeni corruttivi.

Per quanto attiene alla disciplina disposta a livello europeo, il conflitto di interessi viene definito in base ad un criterio marcatamente funzionale, legato alle attribuzioni effettivamente conferite ai soggetti/enti destinatari, sulla base del Regolamento finanziario europeo, “FR 18” (Reg. UE 2018/1046 e ss.mm.ii.) e dei Regolamenti sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (segnatamente, Reg. UE 2013/1306, 2021/2116, 2022/127, 2021/2115). Infatti, il Regolamento delegato (UE) n. 2014/907 e ss.mm.ii., in relazione alle funzioni attribuite all’organismo pagatore, stabilisce che le norme sul conflitto di interessi attuale e potenziale devono applicarsi a tutte le “ persone che occupano una posizione di responsabilità o svolgono un incarico delicato in materia di verifica, autorizzazione, pagamento e contabilizzazione delle domande di aiuto o di pagamento” e che “assumono altre funzioni al di fuori dell’organismo pagatore”.

In particolare, le disposizioni di diritto interno sul conflitto di interessi fanno riferimento ad un’accezione ampia di “situazione di conflitto attuale o potenziale”. Il conflitto di interessi è una condizione giuridica che si verifica quando, all’interno di una pubblica amministrazione, lo svolgimento di una determinata attività sia affidato ad un funzionario che è contestualmente titolare di interessi personali o di terzi, la cui eventuale soddisfazione implichi necessariamente una riduzione del soddisfacimento dell’interesse pubblico (C fr. Cons. Stato, sez. cons. atti normativi, 5.3.2019, n. 667); in altri termini laddove la cura dell’interesse pubblico cui è preposto il funzionario potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo funzionario, direttamente o indirettamente. Si attribuisce, così, rilievo a qualsiasi posizione potenzialmente idonea a minare il corretto agire amministrativo e a compromettere, anche in astratto, l’imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell’esercizio del potere decisionale.

Sul lato soggettivo, deve rilevarsi che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione e la giurisprudenza della Corte dei Conti, s ussiste un rapporto di servizio con l’Amministrazione non solo del funzionario pubblico, ma anche del privato, tutte le volte in cui detto privato sia incaricato di svolgere, con risorse pubbliche e nell’interesse della P.A. un’attivitĂ  o un servizio pubblico; nell’ambito di questa relazione rientrano anche i fatti commessi da amministratori (anche in via di fatto) o rappresentanti legali dell’ente privato destinatario dei contributi pubblici, considerato che anche nei loro confronti si instaura una relazione funzionale tale da collocare il soggetto esterno nell’iter procedimentale dell’Ente pubblico.

Per altro verso, specularmente, le disposizioni unionali evidenziano come “risulti essere di fondamentale importanza prevenire o gestire adeguatamente situazioni che comportano conflitti di interesse, quando si verificano, per sostenere la trasparenza, la reputazione e l’imparzialità del settore pubblico nonché la credibilità dei principi dello Stato di diritto quale valore fondamentale dell’UE. […] Viceversa, se i conflitti d’interessi non sono prevenuti o gestiti correttamente quando insorgono, essi possono incidere negativamente sul processo decisionale degli organismi pubblici, dando luogo ad un uso scorretto del denaro pubblico e causando gravi danni d’immagine.” (Comunicazione della Commissione, 2021/C 121/01, “ Orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d’interessi a norma del regolamento finanziario” , pubblicata in GU UE il 9 aprile 2021).

In virtù di tali considerazioni, i Regolamenti (UE) 2021/2116 E 2021/2117 e ss.mm.ii., alla luce delle particolari funzioni affidate ad ARTEA in qualità di organismo pagatore, obbligano l’ente ad attuare “misure adeguate per evitare il rischio di un conflitto di interessi ”, conformemente, altresì, a quanto già disposto dalle altre norme europee in materia di regole finanziarie applicabili al bilancio dell’Unione europea.

Anche per la nuova programmazione PAC 2023-2027 nel paragrafo “B) Risorse umane” dell’Allegato I del Reg. UE n.2022/127 del 07/12/2021 è richiesto da parte dell’Organismo Pagatore l’adozione di misure adeguate volte a evitare e rilevare un possibile rischio di conflitto d’interessi ai sensi dell’articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per quanto concerne l’esecuzione delle funzioni dell’organismo pagatore nei confronti di persone con posizioni influenti e sensibili all’interno e all’esterno dell’organismo pagatore . In caso di rischio di conflitti di interessi è richiesto che siano messe in atto misure volte a garantire l’applicazione di tale articolo.

ARTEA altresì ha conseguito nel 2023 la certificazione ISO 37001:2016 sul rispetto di standard internazionali con riferimento al Sistema di Gestione della Prevenzione della Corruzione. La presente disciplina sul conflitto di interessi quindi oltre che rispettosa della disciplina unionale in tema di PAC è altresì integrata nel Sistema di Gestione della Prevenzione della Corruzione di ARTEA 2023, adottato ai sensi della Norma Uni ISO 37001:2016, e quindi anche con la Strategia della Prevenzione della Corruzione 2024 allegata al PIAO della Regione Toscana 2024.

Al fine di garantire il pieno rispetto e di dare atto della corretta e puntuale applicazione delle disposizioni interne ed europee in materia di prevenzione di conflitti d’interesse, ARTEA adotta la presente Policy in materia di prevenzione del rischio di conflitto di interesse.

Ripercorrendo fedelmente la normativa vigente, la Policy si articola in quattro fasi: la prima fase, con finalità essenzialmente preventiva, si caratterizza per l’adozione di misure idonee alla prevenzione del rischio – che comprendono l’obbligo di astensione, gli obblighi dicomunicazione e di valutazione ex ante (cfr. infra, al n. 3 lett. a, b, c, d, e, f) –, la seconda fase, il monitoraggio (al n. 4) mira a garantire in itinere l’effettività delle misure preventive adottate, la terza fase, i controlli (al n. 5), tende a verificare la veridicità ed attendibilità delle dichiarazioni rese in relazione alla sussistenza o meno di situazioni di conflitto di interesse e infine, la quarta fase, le sanzioni (al n. 6), esprime le responsabilità e le conseguenze di carattere sanzionatorio direttamente riconducibili alla violazione delle citate misure preventive.

ARTEA aggiorna la sua Policy in materia di prevenzione di situazioni di conflitto di interesse alle norme nazionali ed europee vigenti e ne garantisce la piena conoscibilitĂ  anche attraverso la pubblicazione sul sito internet di ARTEA.

DEFINIZIONI

Riferimenti normativi utili per la definizione di “conflitto attuale” e “conflitto potenziale”

Conflitto attuale: art. 7, 14 D.P.R. 62/2013, art. 7, 14 Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana, “CCRT”, art. 6 bis L n. 241/90, art. 61 del Regolamento (UE) 2018/1046.

Conflitto potenziale: art. 6 bis L n. 241/90 nell’ambito del procedimento, Piano nazionale Anticorruzione, 2019, Parere ANAC, n. 11/2015, Regolamento delegato (UE) 907/2014 e Regolamento (UE) 2018/1046.

Con l’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione, PNA, 2019, ANAC precisa che “le disposizioni sul conflitto di interessi […] fanno riferimento a un’accezione ampia attribuendo rilievo a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l’imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell’esercizio del potere decisionale . Pertanto alle situazioni palesi di conflitto di interessi reale e concreto , che sono quelle esplicitate all’art. 7 e all’art. 14 del d.P.R. n. 62 del 2013, si aggiungono quelle di potenziale conflitto che, seppure non tipizzate, potrebbero essere idonee a interferire con lo svolgimento dei doveri pubblici e inquinare l’imparzialità amministrativa o l’immagine imparziale del potere pubblico . Un’altra ipotesi di conflitto di interessi può presentarsi nei casi in cui il conferimento di una carica nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato regolati, finanziati e in controllo pubblico sia formalmente in linea con le disposizioni del d.lgs. n. 39/2013 e tuttavia configuri una situazione di conflitto di interessi non limitata a una tipologia di atti o procedimenti, ma generalizzata e permanente, cd. strutturale, in relazione alle posizioni ricoperte e alle funzioni attribuite. In altri termini, l’imparzialità nell’espletamento dell’attività amministrativa potrebbe essere pregiudicata in modo sistematico da interessi personali o professionali derivanti dall’assunzione di un incarico, pur compatibile ai sensi del d.lgs. 39/2013 .”

Con il suo parere AG11/2015/AC, ANAC sottolinea che “[…] le indicazioni del PNA in materia, mirano a prevenire situazioni di conflitto di interessi che possano minare il corretto agire amministrativo. T ali situazioni si verificano quando il dipendente pubblico (RUP e titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale) è portatore di interessi della sua sfera privata, che potrebbero influenzare negativamente l’adempimento dei doveri istituzionali ; si tratta, dunque, di situazioni in grado di compromettere, anche solo potenzialmente, l’imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell’esercizio del potere decisionale . La ratio dell’obbligo di astensione, in simili circostanze, va quindi ricondotta nel principio di imparzialità dell’azione amministrativa e trova applicazione ogni qualvolta esista un collegamento tra il provvedimento finale e l’interesse del titolare del potere decisionale. Peraltro il riferimento alla potenzialità del conflitto di interessi mostra la volontà del legislatore di impedire ab origine il verificarsi di situazioni di interferenza, rendendo assoluto il vincolo dell’astensione, a fronte di qualsiasi posizione che possa, anche in astratto, pregiudicare il principio di imparzialità .”

Il Piano Anticorruzione Nazionale 2022 tra le misure organizzative di prevenzione della corruzione delle Pubbliche Amministrazioni inserisce la gestione del conflitto di interesse attraverso l’adozione di atti di indirizzo per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell’area dei contratti pubblici in quanto lo svolgimento delle procedure di affidamento degli appalti e concessioni è sicuramente uno dei settori a maggior rischio corruttivo.

In particolare nella Parte speciale “Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici” del PNA 2022 prevede di inserire nel PIAO disposizioni specifiche in merito alla gestione del conflitto di interessi ex art. 42 del Codice, con chiare indicazioni in ordine all’obbligo – per il soggetto che ricopre l’incarico di RUP e per il personale di supporto – di dichiarare le eventuali situazioni di conflitto di interessi e all’individuazione del soggetto competente alla verifica e valutazione delle dichiarazioni rese.

Inoltre con le linee guida ANAC n. 3 del 2016, l’Autorità ha dedicato una particolare attenzione al ruolo del RUP, fornendo alle stazioni appaltanti alcuni chiarimenti in merito a diversi profili, quali appunto i poteri esercitati e i requisiti per la nomina.

In particolare, nelle citate LLGG è stato precisato che:

il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, co. 1, del Codice, con atto formale del dirigente o del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche;

per effetto del divieto fissato all’art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dalla l. n. 190/2012, non può svolgere le funzioni di RUP chi sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale71;

le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di conflitto di interessi di cui al co. 2 dell’art. 42 del Codice. L’art. 42 si applica infatti a tutto il personale e ai soggetti che partecipano alle attività connesse alle procedure di affidamento ed esecuzione del contratto, a partire innanzitutto proprio dal RUP. Non può pertanto ricoprire tale posizione il dipendente che si trovi in una delle ipotesi descritte al citato art. 42, co. 2. Si richiama l’attenzione sulla necessità che il superiore gerarchico, competente alla nomina, valuti la sussistenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi che emergano dalla relativa dichiarazione resa dal soggetto interessato, in conformità alle indicazioni formulate da ANAC nella Parte speciale “Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici” del presente PNA, cui si rinvia, sulle misure da adottare per la gestione del conflitto di interessi nei contratti pubblici;

Il RUP osserva le disposizioni del Codice di comportamento di cui al d.P.R. n. 62/2013 e di quelle contenute nel Codice di comportamento adottato dall’amministrazione.

Infine, il Regolamento (UE) 2018/1046, all’art. 61, comma 3, stabilisce che “esiste un conflitto d’interessi quando l’esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un agente finanziario o di un’altra persona di cui al paragrafo 1 è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto .”

E, in particolare, “ gli agenti finanziari […]e le altre persone, comprese le autoritĂ  nazionali a tutti i livelli, che partecipano all’esecuzione in regime di gestione diretta, indiretta e concorrente del bilancio, anche per quanto riguarda i relativi atti preparatori, all’audit o al controllo, non adottano azioni da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli dell’Unione . Essi adottano inoltre misure adeguate a prevenire l’insorgere di conflitti d’interessi nell’ambito delle funzioni poste sotto la loro responsabilitĂ  e per risolvere le situazioni che possono oggettivamente essere percepite come comportanti un conflitto d’interessi.”

MISURE ATTUATIVE DELLA POLICY DI ARTEA IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CONFLITTI DI INTERESSE

1. Ambito di applicazione oggettivo

I soggetti che ritengono di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi attuale, o meramente potenziale, hanno il dovere di segnalarlo e di astenersi obbligatoriamente da ogni azione, secondo le modalità previste dalla normativa in vigore, così come descritte al punto 3 “misure di prevenzione del rischio”, infra.

La finalità di prevenzione si attua, infatti, mediante l’istituto dell’astensione da ogni azione o dalla partecipazione alla decisione o ad altro atto endoprocedimentale del titolare dell’interesse che potrebbe porsi in conflitto con l’interesse perseguito mediante l’esercizio della funzione/azione e/o con l’interesse di cui il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e contro interessati sono portatori.

2. Ambito di applicazione soggettivo

I soggetti destinatari degli obblighi in materia di prevenzione di conflitto di interessi, ai quali si applicano le norme regionali, nazionali ed europee vigenti, così come descritto nella presente Policy, sono i seguenti:

â–ˇ Dipendente di ARTEA

â–ˇ Soggetto non dipendente di ARTEA (a titolo esemplificativo ma non esaustivo dipendenti/operatori CAA, GAL, dipendenti e/o enti collegati di Regione Toscana che operano in Anagrafe, potenziali concessionari e appaltatori di ARTEA o candidati nelle procedure concorsuali ad evidenza pubblica), soggetti comunque legati da un rapporto di servizio con ARTEA.

3. Misure di prevenzione del rischio, di comunicazione e trasparenza

Al fine di prevenire il rischio del manifestarsi di situazioni di conflitto di interesse, attuale o potenziale, la normativa vigente dispone l’adozione di specifiche misure. Tali misure sono attuate da ARTEA attraverso:

la sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva sull’assenza/presenza di situazioni di conflitto di interesse (sub lett. a, f);

l’obbligo di astensione in ipotesi di sussistenza di un conflitto (sub lett. d, f);

gli obblighi di comunicazione da parte del soggetto interessato al proprio responsabile del conflitto di interessi ( sub lett. c),

gli obblighi di comunicazione da parte dei dirigenti e/o responsabili del conflitto di interessi della struttura di appartenenza (sub lett. e);

la valutazione ex ante della situazione di conflitto attuale/potenziale da parte dei dirigenti e/o responsabili della struttura di appartenenza e i conseguenti obblighi di motivazione (sub lett. e);

le modalitĂ  operative di applicazione della policy nel sistema Anagrafe (sub lett. f)

la pubblicazione delle regole applicative della presente Policy nel sito di ARTEA a fini di maggiore conoscibilitĂ  e trasparenza (sub lett. b)

a) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000

Per i dipendenti e per i non dipendenti di ARTEA, di cui al punto 2), che operano in Anagrafe, la dichiarazione è resa con il modello approvato da ARTEA e pubblicato in Anagrafe e alla quale si applica la disciplina che segue; per gli altri soggetti di cui al punto 2) che non operano in Anagrafe e che non hanno una utenza in Anagrafe, la dichiarazione è resa con modalità cartacea all’interno della procedura all’interno del procedimento, sia esso ad esempio di evidenza pubblica o concorsuale o al momento della stipula della convenzione.

L’accesso ad Anagrafe avviene sempre ed esclusivamente attraverso i sistemi di identificazione digitali, come disciplinati dal d.lgs. 82/2005, Codice Amministrazione Digitale, “CAD”.

L’utente che accede all’Anagrafe con uno dei profili abilitati [cfr. supra n. 2) lett. a), b), c), d)] è tenuto a dichiarare seguendo il modello approvato da ARTEA, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, la sussistenza o meno di un conflitto di interessi attuale, o anche meramente potenziale, così come definito dalla normativa interna ed europea vigente in materia. L’utente è altresì tenuto ad indicare il C.F. identificativo dell’azienda/e o soggetto/i con il quale/quali sussiste la situazione censurata. La richiesta del C.F. identificativo ha lo scopo di circoscrivere con precisione le facoltà di accesso, visibilità e operabilità del dichiarante all’interno del sistema informativo.

b) Trasparenza e conoscibilitĂ  della Policy

In fase di rilascio del “profilo utente” per l’accesso al sistema Anagrafe, ciascun soggetto interessato è tenuto a prendere visione, nell’ordine, di: l’informativa sulla privacy (ex art 13 del Regolamento (UE) 679/2016, “GDPR” e art. 13 del Dlgs 196/2003), il “ Manuale dell’Anagrafe e delle Aziende Agricole ”, i “Termini di utilizzo” del sistema e la presente “ Policy in materia di prevenzione del rischio di conflitto di interesse”.

Al fine di garantire la piena conoscibilità delle modalità con le quali l’ente applica le norme in materia di conflitto di interesse e regola le condizioni di accesso ad Anagrafe, la presente Policy è pubblicata sul sito di ARTEA, nella sezione dedicata al conflitto di interessi. In questa sede vengono pubblicate, altresì, tutte le notizie e gli aggiornamenti normativi e tecnici rilevanti in materia di conflitto di interessi, puntualmente implementati da ARTEA.

Si rammenta che l’ottemperanza nell’applicazione degli obblighi di trasparenza e di rispetto delle regole in materia di prevenzione del rischio di conflitto di interessi è direttamente assicurata dalla cogenza delle norme nazionali, regionali ed europee vigenti che ARTEA applica rigorosamente aggiornando, al contempo, la propria Policy.

c) Obblighi di comunicazione: informazione del dirigente o responsabile della struttura di appartenenza e del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’ente

Il soggetto che si trovi in una situazione di conflitto di interessi attuale o potenziale è tenuto a comunicarlo, tempestivamente, verbalmente e per iscritto, al proprio dirigente o responsabile della struttura di appartenenza, oppure, in caso di assenza di quest’ultimo, all’organo di indirizzo, secondo quanto già previsto dagli artt. 6, 7 del D.P.R. 62/2013, dall’art. 7 del CCRT, coerentemente con quanto indicato nel Piano nazionale anticorruzione, “PNA”.

Con la sottoscrizione a sistema, tramite firma qualificata, della dichiarazione sostitutiva di cui al punto a) supra, o con la modalità cartacea, l’interessato dichiara di aver dato seguito ai citati obblighi di comunicazione.

Nel caso in cui la situazione di conflitto coinvolga un dirigente della struttura di ARTEA, la comunicazione è effettuata nei confronti del Direttore e del RPCT.

Il RPCT è informato di ogni dichiarazione di sussistenza di un conflitto attuale o potenziale.

d) Obbligo di astensione dell’interessato.

A fronte della dichiarazione di sussistenza di un rischio di conflitto di interesse attuale o potenziale, il dichiarante è obbligato ad astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri o altrui, come già definito dall’art. 6 del CCRT e del D.P.R. 62/2013.

Conseguentemente, all’interessato viene inibito l’accesso al sistema Anagrafe tramite sospensione temporanea immediata delle funzioni/poteri di visibilità e operabilità, circoscritta alle situazioni dichiarate, quale conseguenza immediata e diretta della sottoscrizione di presenza di una situazione di conflitto; tale condizione è conoscibile in Anagrafe immediatamente anche per il dirigente/responsabile della struttura di appartenenza o comunque dal soggetto deputato al controllo su tali autocertificazioni indicato nella dichiarazione ex DPR 445/2000 suddetta.

L’astensione è obbligatoria fino a diversa determinazione del dirigente/responsabile della struttura di appartenenza, come già sancito nel CCRT, nel D.P.R. 62/2013 e nel PNA.

ARTEA definisce con atti interni le modalità di controllo sul rispetto dell’obbligo di astensione, al fine di garantire l’effettiva prevenzione del rischio di situazioni di conflitto di interesse.

e) Obblighi di comunicazione e di motivazione del responsabile della struttura di appartenenza nei confronti dell’interessato e del RPCT.

Il dirigente/responsabile della struttura che riceve la comunicazione di sussistenza di un conflitto d’interesse esamina le circostanze e valuta, in concreto, almeno una volta l’anno, dopo la scadenza del termine per il rinnovo dell’autocertificazione in Anagrafe, se la situazione rilevata realizzi un conflitto di interessi idoneo a ledere l’imparzialità dell’agire amministrativo.

Il dirigente/responsabile della struttura e responsabile del conflitto di interessi, se prende atto del conflitto dichiarato senza alcun rilievo, al fine di garantire la continuità dell’attività dell’ufficio, affida l’attività e/o le funzioni ad altri dipendenti, limitatamente all’oggetto e/o alle posizioni dichiarate in conflitto. In assenza di idonee professionalità, il dirigente/responsabile della struttura la avoca a sé (così, art. 7 del CCRT, conformemente a quanto già disposto nel PNA, 2019).

Diversamente, se il responsabile della struttura e responsabile del conflitto di interessi, alla luce della dichiarazione ricevuta, ritiene che non sussistano situazioni di conflitto di interesse, comunica per iscritto le ragioni che consentono al dipendente di espletare comunque l’attività e, contestualmente, informa il responsabile RPCT degli esiti della valutazione svolta.

L’eventuale “sblocco” del dirigente rispetto al conflitto dichiarato rimane tracciato in Anagrafe, anche al fine di un controllo su tale decisione.

f) OperativitĂ  della policy nel sistema Anagrafe di ARTEA

Nell’Anagrafe di ARTEA alcune funzioni operative legate alla presente policy sono comuni a tutti i soggetti interessati; altre sono gestite in modalità differenziata, nel rispetto dell’autonomia organizzativa di ARTEA e delle organizzazioni e degli Enti che operano in ARTEA.

Le funzioni comuni constano: nella sottoscrizione annuale della dichiarazione a sistema, come descritto al punto 3) lett. a) supra , e nella sospensione temporanea in parte qua dell’accesso all’Anagrafe sulla situazione dichiarata in conflitto, come indicato al punto 3) lett. d).

Le funzioni legate al tracciamento delle operazioni di gestione del conflitto di interesse disegnate dal sistema in forma specifica e differenziata sono per Regione Toscana, UTR, per i CAA e per ARTEA così definite: nel caso in cui il dirigente/responsabile di riferimento valuti l’opportunità di revocare la sospensione impostata dal sistema, accede in Anagrafe alla Pagina “Autorizzazione profili”, Scheda “Gestione Conflitto di interesse” ed effettua le operazioni di revoca della sospensione.

L’Anagrafe notifica al dipendente l’operazione di revoca della sospensione effettuata e le motivazioni per le quali il dirigente ha assunto tale decisione, e all’RPCT di ARTEA la presenza di conflitti di interesse, dettagliandone gli estremi e le decisioni assunte dai dirigenti di riferimento.

Le segnalazioni di guasti o malfunzionamenti rilevati nel sistema Anagrafe e inerenti le procedure applicative della presente Policy devono essere inviate sul sistema di ticketing.

g) Ipotesi residuale

Ai soggetti di cui al punto 2, che non fanno parte della P.A – e ai quali non si applica la disciplina prevista per i dipendenti della PA poichĂ© non rientranti nell’ambito di applicazione degli artt. 2 D.P.R. 62/2013 e art. 2 CCRT – ma che rientrano fra i soggetti comunque tenuti al rispetto delle norme sul conflitto di interesse, ai sensi del Regolamento delegato (UE) 907/2014 e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) 2018/1046, e che operano in Anagrafe, a seguito di dichiarazione di sussistenza di conflitto di interesse tramite sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva sub 3) lett. a) in Anagrafe, per tutto il perdurare della condizione di conflitto, ARTEA sospenderĂ  l’autorizzazione all’accesso all’Anagrafe, limitatamente ai soggetti/relazioni interessate dal conflitto dichiarato.

Per i non dipendenti di ARTEA di cui al punto 2), l’autocertificazione sul conflitto va dichiarata in modalità cartacea ad ARTEA.

E’ onere degli interessati provvedere a comunicare ad ARTEA le ragioni dell’eventuale sopravvenuta insussistenza della situazione di conflitto precedentemente dichiarata ovvero qualunque successiva modifica dell’autocertificazione.

ARTEA esegue regolarmente gli opportuni controlli sulle dichiarazioni rese, ex art. 71 D.P.R. 445/2000, come indicato al n. 4, 5 e 6 ), infra.

4) Monitoraggio

Ogni utente e comunque i soggetti sopra indicati al punto 2) abilitati ad accedere al sistema Anagrafe (dipendenti di ARTEA e altri) sono tenuti annualmente al primo accesso al Sistema Informativo di ARTEA a sottoscrivere – all’interno del Sistema Informativo di ARTEA con l’uso delle proprie credenziali – la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietĂ  in materia di conflitto di interessi, sub n. 3) lett. a).

Tutti gli altri soggetti di cui al punto 2) (es: fornitori, potenziali concessionari, ecc. che non sono tenuti ad accedere all’Anagrafe) la rendono in modalità cartacea al momento in cui si instaura il rapporto di servizio con ARTEA o in caso di procedure di evidenza pubblica prima della aggiudicazione.

Al mancato rinnovo annuale in Anagrafe della dichiarazione consegue la sospensione dell’autorizzazione all’accesso integrale all’Anagrafe fino alla sottoscrizione di una nuova dichiarazione.

Inoltre, ogni variazione nella posizione del sottoscrivente, intervenuta successivamente alla dichiarazione già sottoscritta, deve essere tempestivamente comunicata al responsabile dell’ufficio di appartenenza, con contestuale aggiornamento della dichiarazione sostitutiva, con le modalità già indicate sub n. 1), lett. c), d), e); ciò in relazione alle dichiarazioni sia rese in Anagrafe che a quelle rese in modalità cartacea.

5) Controlli

Il controllo sul conflitto di interessi avviene con le seguenti modalitĂ  in prima battuta.

In Anagrafe:

– sospensione delle funzioni/poteri di visibilitĂ  e operabilitĂ  in Anagrafe fino alla prima autocertificazione compilata in Anagrafe o al suo rinnovo annuale

– sospensione automatica dell’autorizzazione all’accesso all’Anagrafe sulla situazione oggetto del conflitto dichiarato.

Per quelle rese in modalitĂ  cartacea, la verifica viene effettuata al momento della aggiudicazione o al momento della stipula del contratto/convenzione dal responsabile del procedimento.

Il responsabile del conflitto di interessi verifica annualmente la presenza del conflitto di interessi per la struttura a lui assegnata.

Con apposito atto interno di ARTEA vengono regolate poi le disposizioni per una ulteriore tipologia di controlli, al fine di evidenziare criticitĂ  o incongruenze da sanzionare ai sensi del paragrafo successivo.

6) Sanzioni

La dichiarazione sostitutiva sub n. 3) lett. a), resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, è considerata, ex lege, come fatta ad un pubblico ufficiale.

Conseguentemente, in ipotesi di dichiarazione mendace, formazione di atti falsi o utilizzo di dichiarazione falsa, il sottoscrivente risponderà penalmente ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, con l’applicazione di una sanzione aumentata da un terzo alla metà, come disposto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Inoltre, in ipotesi di non veridicitĂ  del contenuto della dichiarazione risultate da un controllo disposto dall’amministrazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca da eventuali benefici giĂ  erogati nonchĂ© il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza, come previsto dall’art. 75 D.P.R. 445/2000.

Per i soggetti dipendenti di una PA e per coloro ai quali sono estese le norme relative agli obblighi di comportamento, ai sensi dall’art. 2 D.P.R. 62/2013 e dall’art. 2 del CCRT, la violazione delle regole in materia di prevenzione di situazioni di conflitto di interessi integra un’ipotesi di responsabilità disciplinare per violazione dei doveri d’ufficio, sanzionabile ai sensi del titolo IV del D.lgs. 165/2001 e dell’art. 16 CCRT.

Rimane ferma ogni ulteriore responsabilitĂ  amministrativa, amministrativo-contabile, civile o penale che eventualmente consegua a mendace dichiarazione e/o formazione o uso di atti falsi.

7) Trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016

L’utilizzo delle informazioni fornite dall’utente nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, come indicato sub n. 3) lett. a), sono trattate conformemente alle modalità e alle finalità previste nell’informativa, consultabile alla pagina Privacy del sito ufficiale di ARTEA così come prescritto dal D. lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.e dal Regolamento (UE) 2016/679.

Le informazioni sono conservate per un periodo non superiore a 5 anni.

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